Variazione orario di lavoro del Part-Time
La lettera di variazione dell’orario di lavoro del part-time è un documento formale che sancisce l’accordo tra l’Azienda e il lavoratore dipendente nella variazione dell’orario di lavoro del contratto a tempo parziale.
Contrariamente al lavoratore a tempo pieno, il lavoratore in part-time presta l’attività lavorativa con un orario lavorativo ridotto rispetto a quello ordinario.
Di norma, l’orario di lavoro è di quaranta ore alla settimana, come previsto dal decreto sull’orario di lavoro. Vi sono alcuni contratti collettivi, tuttavia, che prevedono un orario ordinario inferiore, ad esempio trentotto o trentasei ore settimanali. In queste occasioni, è considerato in di part-time chi svolge un orario inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo.
La collocazione dell’orario di lavoro, nel contratto di un dipendente part-time, deve essere indicata in modo specifico, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il datore di lavoro non ha la libertà di modificare l’orario di un dipendente part-time a suo piacimento, però, può beneficiare di una certa flessibilità oraria nell’eventualità in cui il dipendente presti il suo consenso alle cosiddette clausole elastiche. Le parti, ad ogni modo, possono accordarsi per una variazione stabile dell’orario di lavoro. La variazione dell’orario di lavoro deve essere comunicata al centro per l’impiego, tramite il modello Unilav, solamente se avviene un passaggio dal tempo parziale al tempo pieno, o viceversa. Quando l’orario varia, ma resta ridotto, non va effettuata alcuna comunicazione formale al centro per l’impiego.
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