Tempo Determinato Convivente

Il contratto di lavoro domestico può essere stipulato anche a tempo determinato, ovvero stabilendo un termine a priori, ma devono essere rispettati alcuni obblighi della normativa.

Innanzitutto, è necessaria la forma scritta e, quindi, lo scambio della lettera di assunzione tra le parti, sebbene questa lettera non sia obbligatoria per i contratti di durata inferiore a dodici giorni di calendario. Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di quattro volte e la durata complessiva del rapporto, inclusa la proroga, non deve superare i ventiquattro mesi. Se il contratto a tempo determinato supererà i dodici mesi, dovrà essere indicata una causale. Le condizioni che permettono la proroga sono dettate dal CCNL, ovvero: la durata iniziale del contratto deve essere inferiore a ventiquattro mesi; il lavoratore deve darne il consenso; e, infine, l’attività lavorativa deve essere la medesima del contratto iniziale e le ragioni della proroga devono essere oggettive.

Per prestatori di lavoro domestico o convivente, s’intendono gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. Dunque, per lavoratore domestico intendiamo un lavoratore che sia disposto a prestare a qualsiasi titolo la sua opera per aiutare il funzionamento della vita familiare, sia che possieda delle specifiche qualifiche, sia che venga adibito a delle mansioni generiche.

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