Riconoscimento maturazione scatti di anzianità

Tra gli elementi della retribuzione, troviamo i cosiddetti scatti di anzianità, che maturano periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio presso la stessa azienda. 

L’anzianità di servizio decorre dall’inizio della prestazione lavorativa, fino alla cessazione del rapporto. La contrattazione collettiva nazionale stabilisce gli aumenti periodici di anzianità, indicando il termine e il numero massimo degli scatti che intervengono nel corso del rapporto lavorativo.

Generalmente, gli importi variano a seconda della qualifica a cui appartiene il dipendente e possono essere stabiliti in cifra fissa, dunque sulla base di una percentuale calcolata su dei determinati elementi retributivi che variano a seconda del contratto collettivo applicabile.

Questi contratti collettivi fanno dipendere gli scatti di anzianità all’anzianità di servizio relativa al lavoro effettivamente prestato: invece, in altre situazioni, anche le assenze del lavoratore dovute a malattia, infortuni, congedi o ad aspettative sono computabili ai fini di tali scatti. I contratti che fanno decorrere la maturazione degli scatti di anzianità al compimento di un’età minima sono, automaticamente, nulli.

Anche i dipendenti a tempo parziale, al pari degli altri lavoratori, hanno diritto agli scatti di anzianità: infatti, questo diritto non richiede un periodo di maturazione maggiore rispetto a quello richiesto dai lavoratori a tempo pieno.

Rispetto ai lavoratori in full time, l’unica sostanziale differenza è l’importo dello scatto che sarà, di conseguenza, proporzionale all’entità ridotta della prestazione lavorativa e della conseguente retribuzione.