Richiesta riposi separati giornalieri lavoratrice madre

Attraverso questa lettera, il Datore di lavoro concede formalmente alla lavoratrice madre la fruizione di riposi giornalieri separati.

Fino al compimento del primo anno di vita del bambino, incluso il giorno del 1° compleanno, la madre può fruire di due riposi giornalieri per l’allattamento, di un'ora ciascuno, cumulabili anche durante la giornata, se l'orario giornaliero di lavoro stabilito dal contratto è pari o superiore alle sei ore; se invece l’orario di lavoro quotidiano stabilito dal contratto dovesse risultare inferiore alle sei ore, potrà fruire di un solo riposo della durata di un’ora.

Se la dipendente usufruisce dell'asilo nido, o di un’altra struttura idonea istituita dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle vicinanze, i periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno.

Gli intervalli di riposo giornalieri sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione e implicano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.

I permessi giornalieri per l'allattamento spettano al padre, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, nel caso in cui il figlio sia affidato solo a lui, oppure per grave infermità o morte della madre, nonché per una rinuncia della madre lavoratrice ad avvalersi del diritto di usufruire dei riposi giornalieri e, infine, anche nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente ma sia, ad esempio, una libera professionista, una lavoratrice autonoma o casalinga.

Una specifica documentazione deve essere presentata dai genitori che intendono usufruire dei riposi orari. Nello specifico, la madre deve presentare una semplice richiesta al proprio datore di lavoro, mentre il padre deve presentare domanda sia all'INPS che al datore di lavoro, con la relativa documentazione.