Richiesta lavoro supplementare

La lettera di richiesta di lavoro supplementare è un documento tramite il quale l’Azienda, in considerazione di esigenze aziendali eccezionali, richiede formalmente al lavoratore dipendente l’effettuazione di una prestazione di lavoro supplementare, riconoscendogli la maggiorazione della retribuzione oraria prevista dal CCNL applicato.

Nell’ambito della disciplina dei >contratti a tempo parziale, si colloca il cosiddetto lavoro supplementare. Parliamo di tutte quelle ore di lavoro che risultino in più rispetto all’orario pattuito nel contratto, non superando comunque il limite delle quaranta ore settimanali. Il datore ha facoltà di richiedere lo svolgimento di queste prestazioni supplementari, ovvero quelle svolte oltre l’orario concordato contrattualmente dalle parti. S’intende come lavoro part-time supplementare, per esempio, quando il contratto prevede venticinque ore lavorative settimanali ma ne vengono svolte trenta. La normativa tutela i lavoratori part-time quando dovesse venire loro richiesto di lavorare in delle ore aggiuntive, garantendo il giusto compenso e i relativi diritti. Il contratto part-time è infatti un contratto che prevede un orario di lavoro inferiore a quello del lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo, generalmente di quaranta ore, ed è pensato per i lavoratori che hanno bisogno di dedicarsi maggiormente alla famiglia o ad altre attività.

Sostanzialmente, la differenza principale rispetto al lavoro straordinario è che il lavoro supplementare si svolge oltre l’orario prestabilito, ma entro le quaranta ore, mentre il lavoro straordinario si svolge oltre le quaranta ore settimanali. Ad ogni modo, anche nei casi di lavoro part-time, può essere richiesto di lavorare oltre le quaranta ore settimanali, in alcune circostanze: si parla, anche qui, di lavoro straordinario e non supplementare.

Come per il lavoro straordinario, anche il lavoro supplementare può essere richiesto solamente in presenza di alcune eccezionali motivazioni di carattere tecnico-produttivo. Il lavoratore dipendente può rifiutarsi di svolgere queste ore aggiuntive quando presenta delle comprovate esigenze familiari, di salute o di formazione professionale. In ogni caso, l’orario di lavoro settimanale totale non può superare le quarantotto ore, per via delle disposizioni che garantiscono la tutela del diritto al riposo, previsto dall’art. 36 della Costituzione.