Richiesta lavoro festivo con riposo compensativo

La lettera di richiesta di lavoro nel giorno festivo è un documento tramite il quale l’Azienda, in considerazione di esigenze aziendali eccezionali, richiede formalmente al lavoratore dipendente l’effettuazione di una prestazione di lavoro in una giornata festiva, riconoscendogli la maggiorazione della retribuzione mensile, prevista dal CCNL applicato, e/o un giorno di riposo compensativo fissato in altra data.

Ad alcuni giorni dell’anno diversi dalle domeniche viene riconosciuto dal nostro ordinamento il carattere di festività, dal momento che sono giornate dedicate alla celebrazione di ricorrenze civili o religiose. La normativa nazionale in materia indica queste giornate infrasettimanali valutate come festive. Ad esse si aggiungono altre ricorrenze individuate dalla contrattazione collettiva.I giorni festivi hanno come finalità primaria l’appagamento del bisogno del lavoratore di sviluppare la propria personalità mediante la partecipazione alla vita sociale, familiare e religiosa. Oltre a questo, viene considerata anche la stessa esigenza dei riposi periodici, ovvero di garantire al lavoratore la possibilità di ripristinare le proprie energie fisiche e psichiche, deteriorate dall’attività lavorativa.

I dipendenti che prestano la propria attività durante una giornata festiva hanno diritto ad una maggiorazione del compenso. Questa maggiorazione è stabilita, di regola, dal contratto collettivo applicato al caso specifico e si delinea in modo differente a seconda che il lavoratore sia pagato in misura fissa o a ore: nel primo caso spetta la retribuzione giornaliera maggiorata della percentuale prevista per lavoro festivo, mentre nel secondo spettano le quote orarie relative alle ore di lavoro effettuate oltre alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

In alternativa, o in aggiunta, alla maggiorazione del compenso, può essere riconosciuto al dipendente un riposo compensativo. Per riposo compensativo si intende un riposo utile a compensare una prestazione lavorativa quantitativamente superiore a quella ordinaria prevista e retribuita come tale dal contratto.

In tutti i casi in cui il lavoratore non abbia fruito della giornata di riposo settimanale, o del giorno festivo, matura un riposo compensativo.

Si è consolidato, a partire dalla sentenza di Cassazione S.U. n. 1607/89, l’indirizzo per il quale, in occasione di lavoro prestato nel settimo giorno senza riposo compensativo, al lavoratore spetti la retribuzione, con le relative maggiorazioni connesse alla maggiore penosità della prestazione, e il risarcimento del danno subito a causa dell’usura psico-fisica che il lavoro nel settimo giorno comporta, e questo, ovviamente, ad un titolo del tutto autonomo rispetto a quello del compenso per la maggiore penosità del lavoro.