Richiesta anticipo TFR

La lettera di richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto è un documento formale tramite il quale il lavoratore dipendente chiede al Datore di lavoro l’anticipazione del 70% del TFR complessivamente maturato presso l’Azienda, specificando le motivazioni della richiesta.

La possibilità di richiedere un anticipo del TFR, maturato al momento della richiesta, che di norma dovrebbe essere corrisposto ad attività lavorativa cessata, è prevista solo per i lavoratori che presentano determinate caratteristiche e solo quando la richiesta sia supportata da necessità previste dalla legge, nello specifico: quando il lavoratore ha un’anzianità di servizio alle dipendenze dello stesso datore di lavoro che sia pari almeno ad otto anni e solamente in misura pari al 70% del TFR maturato alla data della richiesta. Per quanto riguarda le cause che giustificano la richiesta di questo anticipo, esse sono legate a delle contingenze economiche che spingono il dipendente a voler utilizzare l’importo del TFR per far fronte a spese sanitarie necessarie per terapie e interventi riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o all’acquisto, ad uso abitativo, della prima casa per sé stesso o per i suoi figli. Un’altra causa che può giustificare questa richiesta è il dover fronteggiare le spese che sorgono durante i periodi di fruizione dei congedi parentali.

Questa anticipazione può esser richiesta una volta soltanto e l’importo ricevuto viene sottratto dal TFR che spetterà poi alla effettiva cessazione dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro, comunque, può accogliere annualmente solamente le richieste entro i limiti del dieci per cento degli aventi titolo e, in ogni caso, del quattro per cento del totale dei dipendenti.