Recesso con preavviso al termine del periodo formativo apprendistato
Ai sensi dell’articolo 2118 del Codice civile, al termine del periodo di apprendistato, il Datore di lavoro e il dipendente possono recedere dal contratto, attraverso un preavviso decorrente dal termine stesso. Il contratto di apprendistato continua ad essere applicato durante il periodo di preavviso e, se nessuna delle parti recede dallo stesso, il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Pur riferendosi ad entrambe le parti, questa norma viene valutata con particolare attenzione da parte dei datori di lavoro, che hanno facoltà quindi, in modo legittimo, di risolvere il rapporto di lavoro al termine del periodo formativo, inviando al dipendente una nota specifica, comunicandogli il periodo di preavviso contrattuale durante il quale sia la retribuzione che la contribuzione resteranno quelle dell’apprendistato, anche se è stata superata la fine del periodo di formazione.
In presenza di cause impedenti, come per una lavoratrice nel periodo protetto o nell’anno di matrimonio, la risoluzione del contratto viene posticipata alla fine delle stesse. Ad ogni modo, non si tratta di un licenziamento ma di una risoluzione contrattuale, prevista dalla legge, in cui il datore, pagando la relativa indennità, può anche esonerare il dipendente a prestare servizio durante il periodo di preavviso che, invece, se viene lavorato, si interrompe in ogni caso nell’eventualità di infortunio o malattia.
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