Proroga Intermittente Determinato

Attraverso questa lettera, il Datore di lavoro e il lavoratore dipendente si accordano per prorogare il contratto intermittente a tempo determinato, sempre che non vengano superati quattrocento giorni di lavoro effettivo svolto, dal momento che, in questo caso, la proroga non è più legittima e il contratto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.

Un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato prevede che un lavoratore dipendente si ponga a disposizione di un datore di lavoro che può richiedere la sua prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze che sono elencate dai contratti collettivi nazionali. È prevista la possibilità di svolgere le prestazioni lavorative in predeterminati periodi nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Laddove questa possibilità non venga prevista dal Ccnl di riferimento, i casi in cui è possibile utilizzare il lavoro intermittente sono individuati attraverso i decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il contratto di lavoro intermittente, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è ammesso, per ciascun dipendente con lo stesso datore di lavoro, per un periodo massimo pari complessivamente a quattrocento giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari: qualsiasi ulteriore proroga trasforma il contratto in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.