Proroga del periodo di prova per malattia

La lettera di prolungamento del periodo di prova per malattia è un documento formale tramite il quale l’Azienda comunica al lavoratore dipendente che intende prolungare il suo periodo di prova a causa di un’assenza per malattia, senza voler esprimere anticipatamente in alcun modo la conferma in servizio, rispetto alla quale si riserva la facoltà di valutarne l’opportunità entro il termine del periodo stesso.

Alcuni contratti collettivi prevedono esplicitamente il pagamento dell’indennità di malattia, o dell’integrazione, a carico del datore di lavoro, soltanto per i lavoratori non in prova. Ad ogni modo, posto che gli operai hanno comunque diritto all’indennità dell’Inps, ci si chiede se gli impiegati in prova siano totalmente sprovvisti di tutela. La normativa prevede che il trattamento per malattia sia posto totalmente a carico del datore di lavoro per i soli lavoratori aventi la qualifica di impiegato: per costoro è previsto il pagamento dell’intera retribuzione per il primo mese di malattia e della metà per i successivi due mesi, se l’anzianità di servizio non supera i dieci anni. Dunque, se un impiegato è in prova, se non specificato nel contratto collettivo di riferimento, nell’eventualità di malattia, è dovuto l’intero stipendio per il primo mese di assenza e il 50% per i successivi due mesi.