Patto di stabilità
Attraverso questa lettera, il Datore di lavoro e il lavoratore dipendente si accordano sul cosiddetto “patto di stabilità”.
Infatti, le Parti, nel caso di un contratto stipulato a tempo indeterminato, possono inserire una clausola di stabilità, attraverso la quale si impegnano a non recedere dal contratto per un termine minimo stabilito.
Questa clausola non richiede necessariamente la forma scritta, ai fini della validità e della prova. Nel caso in cui una delle parti dovesse recedere dal contratto, senza giustificazione, prima della scadenza del termine convenuto, contravvenendo in tal modo alla clausola stipulata, si determina un risarcimento del danno in favore del datore di lavoro, qualora il recesso sia stato effettuato dal dipendente, attraverso un importo generalmente già quantificato in un’apposita clausola penale contenuta nel patto, oppure un risarcimento del danno in favore del lavoratore, qualora il recesso sia stato effettuato dal datore di lavoro, che si commisura con la corresponsione delle retriuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se il recesso non fosse avvenuto.
Ad ogni modo, esistono delle situazioni per le quali è prevista la possibilità di recedere in modo legittimo prima della scadenza del termine pattuito: per giusta causa, ovvero, per una causa che non permetta il proseguimento, anche temporaneo, del rapporto di lavoro, oppure per una sopravvenuta impossibilità, anche parziale, della prestazione.
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