Patto di non concorrenza con diritto di opzione

Attraverso questa lettera, il Datore di lavoro e il dipendente si accordano sulle modalità e sulle clausole per la ratifica del patto di non concorrenza con diritto di opzione.

Nella disciplina del patto di non concorrenza, tra le questioni più rilevanti vi è quella riguardante la sua compatibilità con il patto di opzione, disciplinato dall’art.1331 c.c., che recita in questo modo:

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile”.

Attraverso questa clausola il patto di non concorrenza non esplica i suoi effetti immediatamente all’atto della sottoscrizione ma solo in seguito all’eventuale decisione da parte del datore di volersene avvalere. Dunque, fino a quando il datore non esercita l’opzione il patto di non concorrenza non produce effetti; la finalità dell’istituto è quella di consentire alla parte datoriale di differire ad un momento successivo alla stipulazione del patto di non concorrenza la valutazione circa la convenienza dello stesso.

La giurisprudenza ritiene compatibili i due istituti; il maggior dibattito ha avuto ad oggetto la validità della clausola di opzione che preveda la facoltà del datore di avvalersi del patto di non concorrenza successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di opzione, secondo la giurisprudenza dominante (cfr. Cass., 2 gennaio 2018, n. 3, Cass., 4 aprile 2017, n. 8715), non può essere esercitato in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore deve esser messo in condizione di effettuare scelte sicure tali da consentirgli di ricercare una nuova occupazione in piena libertà o nei limiti e i confini previsti dal patto di non concorrenza, così potendo valutare la convenienza sia del patto, al momento della sottoscrizione dello stesso, che delle nuove proposte di lavoro (Tribunale di Milano, 30 maggio 2007).

Tuttavia, non mancano pronunce di senso contrario che hanno ritenuto legittimo l’esercizio del diritto di opzione successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.