Modulo Trattamento Integrativo
Due misure di sostegno al reddito di lavoro dipendente e assimilato, alternative tra loro, ovvero un trattamento integrativo o un’ulteriore detrazione fiscale, sono previste dagli articoli 1 e 2 del DL 3/2020.
Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati si sostanzia in un credito di imposta che spetta ai titolari di reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000 o di IRPEF lorda, al netto delle Altre detrazioni (di cui all’art. 13, comma 1, TUIR), positiva.
Il trattamento integrativo ammonta a 1.200 euro e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
L’importo spettante è rapportato al periodo di lavoro ed è erogato automaticamente dal sostituto d’imposta, ovvero il datore di lavoro o il committente, ripartendolo fra le retribuzioni. Il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio, verifica la spettanza del trattamento integrativo e, nel caso in cui rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell’intero importo e, qualora quest’ultimo dovesse superare i 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate dello stesso importo, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Invece, ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, viene riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale sull’IRPEF lorda, ovvero una riduzione dell’imposta dovuta. L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, da circa 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi ad euro 28.000 a zero per redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000. L’aggiuntiva detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta automaticamente dal sostituto d’imposta, ovvero dal datore di lavoro o il committente. In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta verifica la spettanza dell’ulteriore detrazione e, nel caso in cui rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell’intero importo e, qualora quest’ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate dello stesso importo, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
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