Mancato Superamento Del Periodo Di Prova
La lettera di licenziamento è un documento formale tramite il quale l’Azienda comunica al lavoratore dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro, per il mancato superamento del periodo di prova.
Nel caso di un lavoratore in prova, non vale il principio secondo il quale il dipendente può essere licenziato solamente in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di prova, infatti, entrambe le parti possono recedere in modo libero e senza alcun vincolo né obbligo di preavviso. Ad ogni modo, la possibilità di recedere senza vincoli dal rapporto in prova da parte del datore di lavoro è più apparente che reale, visto che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo delle regole che limitano questa facoltà, nell’atto pratico. Innanzitutto, il patto di prova deve essere stato stipulato legittimamente, per iscritto, pena nullità dello stesso. In secondo luogo, il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire l’esperimento che costituisce l’oggetto della prova, dunque, deve essere previsto un lasso di tempo minimo. Infine, la discrezionalità del datore di lavoro è limitata alla sola valutazione delle capacità e del comportamento professionale del dipendente in prova, dunque, il lavoratore potrà far accertare l’illegittimità del licenziamento, dimostrando di aver superato la prova positivamente. Ad ogni modo, la libertà di licenziamento del dipendente viene meno al termine del periodo di prova e, in ogni caso, dopo che siano trascorsi sei mesi dall’inizio del rapporto.
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