Licenziamento Giustificato Motivo Soggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è legittimo quando, alla base del recesso, siano presenti delle motivazioni dovute ad un notevole inadempimento, da parte del dipendente, degli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto lavorativo.

Questa condotta, ad ogni modo, non deve essere di gravità tale da non consentire la prosecuzione, nel breve periodo, del rapporto di lavoro: infatti, il datore di lavoro è tenuto a rispettare il periodo di preavviso stabilito dal CCNL di riferimento applicato al rapporto lavorativo. L’inadempimento da parte del lavoratore dev’essere posto a metà strada tra un grave inadempimento, per il quale è previsto il licenziamento per giusta causa, e un adempimento di minore rilievo, per il quale è prevista l’applicazione di sanzioni disciplinari di natura conservativa.

È necessario, per il datore di lavoro, contestare l’inadempimento con tempestività, dal momento che un ritardo nella contestazione potrebbe essere inteso come una forma di tollerabilità dello stesso. Il Giudice del lavoro, qualora il licenziamento venga impugnato da parte del lavoratore, è tenuto a valutare la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, considerando tutte le circostanze, oggettive e soggettive, del caso specifico, senza essere vincolato alle generalizzazioni previste dal CCNL di riferimento, se non in senso favorevole al lavoratore dipendente.