Licenziamento Giustificato Motivo Oggettivo
La lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è un documento formale tramite il quale l’Azienda comunica formalmente al lavoratore dipendente che è costretta a recedere dal rapporto di lavoro a seguito di cessazione dell’attività o a causa di una profonda crisi dovuta ad una flessione di mercato.
Il licenziamento, ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966, può essere ordinato per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa: si tratta del cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nello specifico, costituiscono giustificato motivo oggettivo la crisi dell’impresa, la chiusura delle attività o anche solamente il venir meno delle mansioni cui è assegnato il dipendente, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento. Recentemente, sono state ricondotte all’area del licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche le situazioni di licenziamento per superamento del periodo di comporto e del licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore. L’identificazione dei limiti entro i quali si può parlare di giustificato motivo oggettivo sono decisamente rilevanti: d’infatti, quando ne viene accertata l’insussistenza, il licenziamento stabilito risulta illegittimo e il lavoratore ha diritto a ottenere delle tutele dalla legge.
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