Lavoro Autonomo Nello Spettacolo

Per i lavoratori dello spettacolo la legislazione applicabile si caratterizza per per l'emergere di svariati elementi di specificità rispetto alla disciplina generale. Possono essere applicate tutte le tipologie contrattuali disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2015 e diversi sono gli adempimenti che i datori di lavoro o i committenti debbono rispettare al momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo.

La specificità propria dello spettacolo giustifica la previsione di ulteriori elementi di tutela a beneficio dei lavoratori del settore, soprattutto con riferimento alle figure lavorative, quali gli artisti e i tecnici, che svolgono la propria attività in via saltuaria, in contesti territoriali differenti e affatto standardizzati.

Per individuare la legislazione applicabile, definire l'esatto campo di applicazione della disciplina relativa ai "lavoratori dello spettacolo" rappresenta un passaggio fondamentale, a fronte di una normativa che, a discapito del principio della certezza del diritto, non ha trovato nel tempo risposte univoche, con il susseguirsi sul tema di numerosi interventi legislativi, giurisprudenziali e di prassi.

Nonostante nel settore dello spettacolo possano essere applicate tutte le tipologie contrattuali disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro a tempo indeterminato risulta scarsamente utilizzato, dal momento che tale settore richiede una elevata flessibilità dei rapporti di lavoro. In compenso si fa sempre di più ricorso al contratto a tempo determinato, a tempo parziale ed al lavoro intermittente.

I datori di lavoro, o i committenti, debbono rispettare diversi adempimenti al momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo con tutte le tipologie di lavoratori dello spettacolo. Nello specifico, occorre effettuare le Comunicazioni Obbligatorie al Centro per l'Impiego; inserire i lavoratori nell'agibilità; consegnare al lavoratore la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, una copia del contratto di lavoro; compilare il Libro Unico del Lavoro; pagare i contributi previdenziali; assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL.

Sono diversi i lavoratori, nel settore dello spettacolo, che svolgono la loro opera presso le aziende senza vincolo di subordinazione. Rientrano in tale fattispecie i lavoratori parasubordinati, i lavoratori autonomi (tra i quali i lavoratori autonomi esercenti attività musicali), i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori in regime di esenzione nelle esibizioni musicali.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 2222 del Codice Civile.