Invito alla fruizione ferie residue

La lettera di invito alla fruizione delle ferie residue è un documento formale tramite il quale l’Azienda segnala al lavoratore dipendente che, da un controllo effettuato, esso risulta avere a suo nome un numero di giorni di ferie non godute e, pertanto, lo invita a godere dei suddetti giorni in un determinato periodo.

Le ferie sono un diritto garantito dalla Costituzione, col fine di assicurare un adeguato riposo al lavoratore.

I giorni a disposizione vengono maturati pro-quota in seguito alla quantità di lavoro svolto. Anche il dipendente in prova gode di un periodo di pausa dalla prestazione lavorativa e altresì i lavoratori in malattia, maternità e congedo matrimoniale continuano a maturare frazioni di ferie.

Indipendentemente da quanto previsto dai contratti collettivi, la legge impone il godimento di almeno quattro settimane di ferie, ovvero di 28 giorni di calendario se la fruizione è consecutiva. Di queste settimane, due di esse devono essere godute obbligatoriamente nell'anno di maturazione, mentre per le restanti due è possibile posticiparne la fruizione nei diciotto mesi successivi alla maturazione. Questo limite è sempre derogabile in senso migliorativo dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro ha l’onere di mettere il lavoratore in condizione di fruire le ferie che obbligatoriamente deve utilizzare entro i termini legali sopra indicati. I giorni non goduti non possono essere monetizzati, salva l’eventualità di cessazione del rapporto di lavoro o la presenza di giorni di ferie eccedenti il minimo di legge.

Il mancato sfruttamento del periodo di ferie dà diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva, laddove si provi di aver lavorato nei giorni deputati al riposo. Solo i dirigenti in posizioni di vertice hanno maggiori difficolta ad agire contro il datore di lavoro per la percezione dell'indennità sostitutiva, dal momento che, avendo essi un elevato grado di autonomia, sono liberi di organizzare in piena libertà i periodi di fruizione delle ferie.

Il dipendente, per quanto riguarda i periodi di chiusura aziendale decisi dal datore di lavoro, non può opporsi e deve necessariamente fruire delle ferie a disposizione. Mentre, per quanto riguarda le ferie individuali, è possibile che il Contratto collettivo applicato imponga la richiesta delle stesse in forma scritta e, in questa occasione, il dipendente deve rispettare la prescrizione contrattuale o regolamentare e, dunque, fare richiesta dei suddetti giorni per iscritto ovvero attraverso la procedura online eventualmente predisposta dal datore di lavoro.