Informativa videosorveglianza

Le linee guida di marzo 2019 prescrivono di fornire e distribuire un’informativa ai dipendenti sulla videosorveglianza su due livelli.

La legislazione europea sulla protezione dei dati indica che gli interessati devono essere a conoscenza del fatto che la videosorveglianza è in funzione e devono essere informati in modo dettagliato in merito ai luoghi monitorati: nell’articolo 12 del GDPR sono stabiliti ed indicati gli obblighi generali di trasparenza e informazione.

Un primo avviso può contenere un’icona grafica esplicativa che sia facilmente visibile e comprensibile, e che indichi una panoramica significativa del trattamento previsto, utilizzando le informazioni più rilevanti, come i contatti e l’identità del titolare del trattamento, i diritti dell’interessato e le informazioni sui maggiori impatti del trattamento. Il secondo avviso dovrebbe contenere delle informazioni più complete e dettagliate, e dovrebbe essere collocato in un luogo facilmente accessibile e disponibile per gli interessati.

È opportuno fare attenzione ai vecchi cartelli informativi per i sistemi di videosorveglianza, dal momento che quelli che riportano soltanto il disegno legislativo numero 196 del 2003 sono da sostituire. Inoltre, al giorno d’oggi non è più sufficiente avere solo la segnaletica: è fondamentale che vengano riportati i riferimenti al GDPR., gli adeguamenti e gli aggiornamenti alle recenti ed ultime disposizioni normative.

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