Incarico all'Agente di Commercio con Esclusiva - Tempo Determinato
Attraverso questa lettera, l’Azienda e l’agente di commercio sottoscrivono un contratto, comprensivo di varie clausole, per l’incarico di quest’ultimo a promuovere, in una determinata zona, la conclusione di contratti per conto della prima: nello specifico, si tratta di un contratto a tempo determinato con il diritto di esclusiva.
Questo incarico di promozione si concretizza in un’attenta analisi della zona assegnata, nell’individuazione dei possibili interessati, nella conduzione di trattative e nella trasmissione delle proposte e delle controproposte, mentre la conclusione finale del contratto resta di competenza dell’Azienda. Per questo tipo di contratto è necessario che il rapporto sia sistematico e continuativo e il compenso per queste attività promozionali viene generalmente elargito a provvigione, per ogni singolo affare concluso. Inoltre, l’agente dev’essere obbligatoriamente iscritto all’Albo, a norma di legge.
Per quanto riguarda, invece, il diritto di esclusiva, in questo caso l’azienda committente si impegna legalmente a non ingaggiare degli ulteriori agenti per la stessa zona in cui ha già incaricato l’Agente con cui stipula questo contratto. In caso di violazione dell’obbligo di esclusiva, da parte dell’azienda committente, si verifica un grave inadempimento contrattuale nei confronti dell’agente di commercio, che, in ogni caso, avrà diritto ad il riconoscimento da parte dell’Azienda delle provvigioni dovute, oltre al maggior danno. Questo contratto è a tempo determinato, dal momento che viene indicata all’interno dello stesso la data di conclusione, e non prevede la necessità di disdetta o l’obbligo di preavviso.
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