Dichiarazione sostitutiva CU Colf e Badanti

Con la stipula del contratto di lavoro, un collaboratore domestico deve, per legge, dichiarare i redditi conseguiti e pagare l’Irpef oltre alle addizioni comunali e regionali.

Dal momento che, in questo caso, il datore di lavoro non è un sostituto d’imposta, il collaboratore normalmente presenta il modello unico entro la data di scadenza che è stata fissata dall’Agenzia delle Entrate per l’anno in corso: solitamente per fine giugno, se la dichiarazione viene presentata in forma cartacea presso un ufficio postale, oppure per fine settembre, se il modello unico viene inviato per via telematica.

In alternativa, il collaboratore può presentare il modello 730 attraverso un CAF o un professionista abilitato. Il datore di lavoro, in ogni caso, non essendo un sostituto d’imposta, è obbligato a consegnare al collaboratore domestico una dichiarazione sostitutiva della certificazione unica per colf e badanti, possibilmente entro il mese di febbraio.

La certificazione unica per colf e badanti non ha un format specifico definito per legge: solitamente, comunque, è composto da una prima parte, in cui vengono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore e del dipendente, il periodo di riferimento della certificazione e il numero di giorni di detrazione; e una seconda parte, in cui il datore attesta di aver corrisposto al lavoratore domestico i compensi annuali riguardanti la retribuzione lorda. Ad ogni modo, il collaboratore domestico non è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi, nel caso in cui dovesse avere un reddito complessivo inferiore agli 8000 euro annui.