Contratto di Rioccupazione Full - Time

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la cui stipula attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico.

L’instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi.

I lavoratori beneficiari dell’esonero sono quelli che si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, il datore di lavoro deve compilare il modulo di istanza on-line “RIOC”, specificando quanto segue:

- dati del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione

- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato

- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità

- indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale

- misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio

Possono fruire dell’incentivo contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, delle aziende che operano nel settore agricolo, dei datori di lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario.

Esaminata la domanda, l’INPS provvede a:

- verificare la regolare costituzione del rapporto di lavoro tramite la banca dati delle comunicazioni obbligatorie

- calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata

- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto

- concedere l’autorizzazione

- registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Questo esonero contributivo è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, ma per tutta la durata di fruizione del beneficio previsto dal decreto Sostegni bis, in considerazione dell’entità della misura, pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta, troverà applicazione soltanto il suddetto esonero.