Contratto Di Collaborazione autonoma Ex 2222 c.c.

Il contratto di collaborazione autonoma occasionale, previsto dall’articolo 2222 del Codice civile, prevede che un lavoratore si obblighi a compiere un’opera o un servizio nei confronti del committente, a fronte di un compenso, svolgendo il lavoro prevalentemente in proprio e senza vincolo di subordinazione.

Questo tipo di prestazione può essere effettuata da chiunque, non essendo previsti limiti di reddito. Dunque, i caratteri essenziali affinché si possa parlare di collaborazione autonoma consistono nello svolgere la prestazione lavorativa con carattere personale, nell’ assenza di un vincolo di subordinazione, nella corresponsione di un corrispettivo da parte del committente e nell’avere un’opera o un servizio come oggetto della prestazione. Dal 2022 la comunicazione preventiva di questo tipo di prestazione, da parte del datore di lavoro al Ministero del Lavoro, è obbligatoria.

La prestazione e il relativo corrispettivo possono essere concordati sia per iscritto che in forma orale, non essendo obbligatoria la redazione del contratto. La prestazione, se effettuata nei confronti di un soggetto sostituto d'imposta, con partita IVA, genera un reddito soggetto dal punto di vista fiscale ad una ritenuta alla fonte del 20% e soggetta al versamento del contributo previdenziale calcolato con le aliquote vigenti per la Gestione Separata, ma solamente se l’importo lordo del compenso dovesse eccedere i 5.000 euro annui. Il reddito che ne deriva  rientra nella categoria fiscale residuale dei redditi diversi.