Contestazione disciplinare per ripetuti ritardi

Attraverso questa lettera, il Datore di lavoro contesta formalmente al lavoratore dipendente di essere nuovamente arrivato in ritardo sul posto di lavoro, nonostante le precedenti contestazioni disciplinari già effettuate sullo stesso punto.

Si possono avere diversi esiti, attraverso la procedura disciplinare con cui si contesta il ritardo. Potrebbe infatti accadere che il lavoratore dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile e quindi che la procedura si concluda senza alcun provvedimento. Contrariamente, il datore potrà sanzionare il dipendente, tenendo comunque presente che la sanzione deve essere sempre proporzionata alla gravità dell’illecito. La casistica disciplinare è stabilita dai singoli contratti collettivi che, in generale, prevedono il rimprovero verbale (o il richiamo o l’ammonizione) o scritto, la multa, la sospensione dal lavoro e/o dalla retribuzione, il licenziamento.

Riguardo alla multa, si sottolinea che la stessa non può essere disposta per una somma superiore a quattro ore di retribuzione base. Occorre fare riferimento alle disposizioni del CCNL per identificare quali elementi retributivi devono essere considerati ai fini del calcolo. In assenza di indicazioni, si utilizza la retribuzione oraria calcolata applicando il divisore contrattuale.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni. Anche in tal caso occorre fare riferimento ad eventuali disposizioni del CCNL. Oltre alla retribuzione diretta, il datore di lavoro potrà legittimamente trattenere anche le quote relative alle mensilità supplementari che sarebbero maturate nei giorni di sospensione dalla retribuzione.

Il licenziamento, da ultimo, costituisce la sanzione più grave in quanto comporta la cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di ipotesi in cui il comportamento del lavoratore fa venire meno il rapporto di fiducia con il datore e la possibilità di proseguire il contratto di lavoro.