Contestazione disciplinare assenza e mancato avviso

contestazione disciplinare per assenza ingiustificata è un documento formale tramite l’Azienda, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della Legge n.300/1970, contesta al lavoratore dipendente di non essersi recato presso il luogo di lavoro preposto, senza aver ottemperato all’obbligo di comunicazione preventiva.

Il lavoratore dipendente, con un’assenza ingiustificata, può incorrere in una responsabilità disciplinare. L’azienda, previa obbligatoria effettuazione di una procedura di contestazione, può sanzionare il dipendente con un’ammonizione scritta, una sospensione, una multa, il trasferimento o il licenziamento. L’azienda, tenendo conto della gravità del fatto commesso, e verificando la presenza di eventuali precedenti in tal senso, sceglie che provvedimento adottare, sempre nei limiti del CCNL e del codice disciplinare.

L’azienda, prima di irrogare qualsiasi contestazione disciplinare, è tenuta a rendere noto al dipendente che il suo comportamento è contrario al codice disciplinare, tramite una lettera di richiamo per assenza ingiustificata, e successivamente ad esaminare le sue eventuali giustificazioni, che il lavoratore dipendente ha cinque giorni di tempo per inviare, dalla ricezione del richiamo. Oltrepassata la finestra temporale per le eventuali giustificazioni, l’azienda decide se irrogare o meno la sanzione. Nel primo caso, qualsiasi provvedimento dev’essere comunicato in forma scritta, specificando i motivi alla base della decisione. Nell’eventualità, invece, di una chiusura del procedimento senza sanzioni, benché non sia obbligatorio, è consigliabile lo stesso comunicare la scelta al dipendente in forma scritta.