Comunicazione dimissioni con preavviso lavorato

La lettera di dimissioni è un documento tramite il quale il lavoratore dipendente comunica formalmente all’Azienda le proprie dimissioni, ai sensi del D.Lgs n.151/2015.

Attraverso le dimissioni, un lavoratore dipendente esprime la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Dal 2016, le dimissioni devono essere inviate per via telematica, tuttavia, questo non esclude che possano essere anticipate anche in modo preventivo per iscritto. Spesso sono gli stessi contratti collettivi che richiedono la formalizzazione delle stesse, anche se resta ammessa la comunicazione per via orale. Sono escluse dalla via telematica le seguenti situazioni: rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; recesso durante il periodo di prova; rapporti di lavoro domestico; dimissioni o risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida presso la DIL competente; rapporti di lavoro marittimo; dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi previste dall'art. 2113, comma 4, del codice civile; dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute presso le Commissioni di certificazione descritte dall'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003.

Normalmente, dai contratti collettivi è previsto un periodo di preavviso che può variare a seconda dell'anzianità di servizio. Nella procedura telematica, si deve prestare particolare attenzione alla data da inserire nel campo di data di decorrenza delle dimissioni, proprio perché è necessario tenere conto del periodo sopraindicato. La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, trascorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa effettivamente: pertanto la data da indicare è quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro, anche se dovesse trattarsi di un giorno festivo.