Comunicazione di trasferimento

Il trasferimento dei lavoratori da una sede di lavoro ad un’altra è regolato rigorosamente dalla legge.

Nello specifico, l’art. 2103 del Codice civile prevede che il trasferimento possa essere effettuato solamente in presenza di comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive. Dunque, un dipendente può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro  possa dimostrare l’inutilità di tale dipendente nella sede di provenienza, la necessità della presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione e, infine, la serietà delle ragioni che hanno fatto scegliere quel dipendente e non altri colleghi che svolgano le stesse mansioni. Queste motivazioni devono essere comunicate al dipendente per iscritto, prima del trasferimento.

Se la lettera non contiene l’indicazione delle ragioni è necessario che il lavoratore le richieda esplicitamente. In mancanza di queste condizioni elencate, il trasferimento è illegittimo e può essere annullato dal giudice del lavoro, a cui il dipendente può rivolgersi se ritiene che il provvedimento sia illegittimo. Nonostante lo spostamento del luogo di lavoro, il trasferimento presuppone che il datore di lavoro resti invariato, altrimenti si parla di cessione del contratto di lavoro da una società all’altra.

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