Comunicazione aspettativa sindacale non retribuita

La lettera di autorizzazione di fruizione dell’aspettativa sindacale non retribuita è un documento formale tramite il quale l’Azienda accorda al lavoratore dipendente la possibilità di avvalersi, per l’esercizio del mandato, del periodo di aspettativa non retribuita con conservazione del posto di lavoro, in ragione dell’art. 31 della Legge n.300/1970.

Lo Statuto dei lavoratori riconosce un periodo di aspettativa non retribuita per i dipendenti che ricoprono delle cariche sindacali, a livello nazionale o provinciale. È necessario, per poter usufruire di questa aspettativa, che il lavoratore ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, il quale non potrà negarla, dal momento che questo è un vero e proprio diritto potestativo, riconosciuto dalla Carta fondamentale, che esula da un potere discrezionale del datore di lavoro riguardo la volontà o meno di assecondare la richiesta. Il datore dovrà, dunque, limitarsi a verificare se la carica sindacale che legittima la fruizione dell'aspettativa sia di natura provinciale o nazionale. Qualsiasi condotta che tenti di ostacolare la fruizione dell'aspettativa non retribuita potrebbe rappresentare una condotta antisindacale perseguibile ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Inoltre, l'articolo 23 della Legge n. 300/1970 esplicita che deve essere data comunicazione della fruizione del permesso al datore di lavoro con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno in cui il dipendente si assenterà.