Collaborazione Autonoma Occasionale

La lettera di collaborazione occasionale è un documento formale tramite il quale il committente e il prestatore si accordano sulle modalità lavorative per la stipulazione del contratto di lavoro occasionale.

Figure come imprenditori, professionisti, associazioni, lavoratori autonomi, fondazioni e altri enti di natura privata possono ricorrere alle prestazioni occasionali, nel caso in cui occupino fino a un massimo di dieci dipendenti a tempo indeterminato: in questo calcolo sono compresi i lavoratori di qualsiasi qualifica, esclusi gli apprendisti; i lavoratori part-time sono contati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; gli intermittenti sono computati in proporzione all’orario effettivamente svolto.

Il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa è il periodo di riferimento per la determinazione della forza lavoro.

Le prestazioni occasionali sono consentite in ogni settore e per lo svolgimento di qualunque attività, ad eccezione dell’esecuzione di appalti di opere o servizi e dell’utilizzo da parte di imprese dell’edilizia e di settori affini, nonché di imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere.

La misura del compenso viene determinata dalle parti, rispettando un minimo orario di 9 euro netti. Il compenso giornaliero deve avere un ammontare minimo di 36 euro, ovvero la misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche se la durata effettiva della prestazione dovesse risultare inferiore a questa soglia.