Collaboratore Sportivo Dilettantistico
Viene definito “lavoratore sportivo” dal 1° comma dell’art. 25 del D.lgs. 36/2021:
“l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara (l’arbitro) che […], indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (quindi con l’esclusione dei volontari di cui all’art. 29: è l’onerosità della prestazione sportiva a caratterizzare il lavoratore ed il rapporto di lavoro sportivo).
È lavoratore sportivo anche ogni tesserato […] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti singoli enti affilianti (Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva), tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con l’esclusione delle mansioni di carattere amministrativo – gestionale”.
Dunque, il rapporto di lavoro sportivo può essere di tipo subordinato, autonomo o parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa) (2° comma).
I volontari che prestano la loro opera in modo libero e gratuito presso le ASD o SSD non sono considerati “lavoratori sportivi”.
È previsto dall’attuale art. 28 del Dlgs 36/2021 che le ASD e le SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI o dal CIP (la c.d. “area del dilettantismo”), incluse quelle che hanno la qualifica di ETS, possano utilizzare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al posto del contratto di lavoro subordinato per le prestazioni lavorative rese a fini istituzionali nei loro confronti.
Questo significa che tutte le prestazioni lavorative che riguardano il fine istituzionale di questi enti, cioè l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, possono essere prestate e remunerate utilizzando il contratto di collaborazione.
Questo vale per le prestazioni degli sportivi, ma anche per l’attività degli amministratori dell’ente e per tutte le attività di supporto all’attività sportiva prevista dallo statuto dell’ente.
Il contratto di lavoro parasubordinato, nella forma di quello di contratto di collaborazione continuata e continuativa, diviene perciò quello che si presume utilizzato, fino a prova contraria, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (ASD o SSD):
- La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive
- Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Disciplina sportive associate e degli Enti di promozione sportiva (comma 2° dell’art. 28)
Tali requisiti rispettano il principio per cui il contratto di collaborazione si può applicare a quei rapporti“che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro” (comma 1° dell’art. 2 del Dlgs 81/2015 che riporta la definizione generale delle collaborazioni organizzate dal committente).
Questo è un regime contrattuale di favore poiché, solitamente, le collaborazioni continuate e continuative sono meno costose dei contratti di lavoro subordinato.
L’ente può sempre utilizzare, in alternativa, una delle forme del contratto di lavoro subordinato o quello di lavoro autonomo.
Il Dlgs 36/2021 ha confermato la possibilità di scelta fra contratto di lavoro subordinato o autonomo e contratto di collaborazione (parasubordinato) per tutti i lavoratori sportivi: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo restando escluse, dunque, le prestazioni dei volontari per le quali non è possibile un compenso ma solo un rimborso spese.
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