Co.Co.Co. Call Center

Attraverso questa lettera, l’Azienda e il dipendente si accordano sulle modalità lavorative per la ratifica del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito Call center.

In merito ai contratti di co.co.co. nel settore dei call center vengono forniti alcuni chiarimenti dal Ministero del Lavoro, con circolare n. 14 del 2 aprile c.a., precisando che il legittimo ricorso alle collaborazioni in tale settore è limitato alle attività realizzate attraverso call center outbound e precisamente quelle attività nell’ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente.

Difatti, elemento fondamentale della prestazione è l’autonomia e, in particolare, l’esistenza di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro, la possibilità di determinare la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale (se eseguire la prestazione e in quali giorni, a che ora iniziare e concludere la prestazione, l’eventuale sospensione della prestazione, necessità di non dover giustificare l’assenza). L’assenza, conseguentemente, non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta.

La sopraindicata disciplina delle collaborazioni è applicabile a tutti i call center che operano nell’ambito dell’attività di vendita diretta di beni e di servizi, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda.