Clausola di disponibilità al lavoro notturno

Attraverso questa clausola, inserita all’interno della lettera di assunzione, il lavoratore dipendente si rende disponibile al lavoro notturno. La Legge precisa che l’orario di lavoro dei dipendenti in notturna non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, ma in questo calcolo non si deve tener conto del periodo di riposo minimo settimanale, se questo ricade nell’arco temporale di riferimento previsto dal CCNL.

La prestazione di lavoro durante l’orario notturno dev’essere quindi prevista all’interno della lettera di assunzione, attraverso una specifica clausola inserita all’interno della sezione relativa all’orario di lavoro. Qualsiasi variazione che venga effettuata dev’essere formalizzata attraverso un accordo formale tra il Datore di lavoro e il dipendente, che dev’essere firmato da quest’ultimo per ricevuta ed accettazione, sia per l’introduzione di turni notturni che per il ritorno all’attività diurna.

Esistono dei casi in cui non è possibile però assegnare il dipendente al lavoro notturno: per accertata incompatibilità per ragioni di salute, oppure per le donne in stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del neonato. Invece, non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre con un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, il padre lavoratore convivente con la stessa; il dipendente genitore unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; infine, il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.