Cessione del contratto di lavoro

Attraverso questa lettera, la società cedente e la società cessionaria si accordano sulle modalità per il trasferimento del dipendente indicato.

Con la cessione del contratto un contraente, chiamato “cedente”, è sostituito ad un soggetto terzo, chiamato “cessionario”. L’oggetto della cessione è il complesso unitario dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto.

Il consenso del contraente ceduto è una condizione essenziale per la cessione: egli ha infatti il diritto di opporsi, se non d’accordo.

Come stabilito dall’art. 1408 del Codice civile, il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, salvo che il contraente ceduto abbia dichiarato di non voler liberare il cedente, conservando quindi il diritto di agire contro quest’ultimo in caso di inadempimento del cessionario. In questa occasione, il contrente ceduto deve comunicare entro quindici giorni al cedente l’inadempimento del cessionario, con lo scopo di consentirgli di agire subito per evitare l’aggravarsi del pregiudizio. In difetto sarà tenuto a risarcimento del danno causato dalla mancata comunicazione tempestiva.

La cessione è possibile solo nei rapporti derivanti da contratti a prestazioni corrispettive non eseguite, dal momento che l’oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna parte dalla conclusione del contratto.

Come stabilito dall’art.1409 c.c., per quanto riguarda i rapporti tra cedente e cessionario, viene stabilito che il ceduto potrà opporre al cessionario solamente le eccezioni che derivino dal contratto originario. Dunque, non saranno opponibili quelle derivanti da altri rapporti che intercorrevano tra le parti originarie del contratto.

Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto, come stabilito dall’art. 1410 c.c.