Cambio Mansione e Livello di Inquadramento

Nel contesto aziendale, il lavoratore dipendente potrebbe subire o richiedere una variazione del ruolo che ricopre, nei limiti previsti dalla legge.

La mansione svolta in precedenza viene, quindi, sostituita da un’altra o da un insieme di altre che possono essere di responsabilità inferiore (demansionamento) o superiore (promozione o avanzamento), a seconda delle circostanze. In via generale, per il Codice Civile il lavoratore può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto; alle mansioni corrispondenti ad un inquadramento superiore che ha acquisito successivamente; alle mansioni dello stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte; infine, alle mansioni appartenenti ad un inquadramento inferiore, ma solo in determinate circostanze.

Dunque, il datore di lavoro può assegnare al lavoratore, anche senza il suo consenso, un cambio di mansione in azienda, purché la nuova corrisponda a quelle previste dal CCNL di riferimento: il nuovo ruolo stabilito deve rientrare nella stessa categoria legale di quello per il quale il lavoratore ha firmato il contratto e, inoltre, deve prevedere una retribuzione identica alla precedente. Il caso particolare del demansionamento è previsto solamente in occasione di un riassetto generale aziendale oppure attraverso un’apposita previsione del CCNL di riferimento. Invece, il datore può attribuire al lavoratore delle mansioni superiori solamente per brevi periodi, per sostituire un altro dipendente assente, in presenza di motivi imprevisti o eccezionali, oppure per sopperire a una posizione scoperta nell’organico: se questo svolgimento di mansioni superiori si dovesse protrarre per più tempo, si tratterebbe di una promozione e, dunque, al lavoratore spetterebbe una retribuzione superiore rispetto a quella precedente.