Autorizzazione ferie individuali

Tramite la lettera di concessione delle ferie individuali l’Azienda comunica formalmente al lavoratore dipendente che la sua richiesta di fruizione delle ferie per un determinato periodo è stata approvata, ai sensi degli art. 36 della Costituzione; D.Lgs. n. 66/2003; art. 2109 c.c; Convenzione OIL. n. 132/1970; Ministero del Lavoro, Circolare n. 8/2005.

Le ferie sono un diritto garantito dalla Costituzione, col fine di assicurare un adeguato riposo al lavoratore.

I giorni a disposizione vengono maturati pro-quota in seguito alla quantità di lavoro svolto. Anche il dipendente in prova gode di un periodo di pausa dalla prestazione lavorativa e altresì i lavoratori in malattia, maternità e congedo matrimoniale continuano a maturare frazioni di ferie.

Indipendentemente da quanto previsto dai contratti collettivi, la legge impone il godimento di almeno quattro settimane di ferie, ovvero di 28 giorni di calendario se la fruizione è consecutiva. Di queste settimane, due di esse devono essere godute obbligatoriamente nell'anno di maturazione, mentre per le restanti due è possibile posticiparne la fruizione nei diciotto mesi successivi alla maturazione. Questo limite è sempre derogabile in senso migliorativo dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro ha l’onere di mettere il lavoratore in condizione di fruire le ferie che obbligatoriamente deve utilizzare entro i termini legali sopra indicati. I giorni non goduti non possono essere monetizzati, salva l’eventualità di cessazione del rapporto di lavoro o la presenza di giorni di ferie eccedenti il minimo di legge.