Autorizzazione congedo per gravi motivi familiari
La lettera di concessione della fruizione del congedo per gravi motivi familiari è un documento tramite il quale l’Azienda comunica formalmente al lavoratore dipendente di potersi avvalere di un periodo di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art.4 comma 2 della Legge n. 53/2000.
Il lavoratore ha facoltà, per via della Legge n. 53/200 all'art. 4 comma 2, di richiedere la fruizione di un congedo non retribuito per gravi motivi, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa, durante il quale è precluso lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa, seppur con alcune specifiche eccezioni delineate dalla giurisprudenza.
Per la concessione di questo congedo devono sussistere dei gravi motivi legati alla situazione personale o familiare del lavoratore. Il limite temporale di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa lascia intendere che il datore di lavoro, al termine del rapporto di lavoro, possa rilasciare l'attestazione del periodo di congedo fruito.
Si intendono, per motivi gravi: il decesso di uno dei componenti della famiglia, la necessità di cura o di assistenza a un familiare, una situazione di grave disagio personale o la presenza di patologie acute o croniche, incluse quelle riferite all'età evolutiva e dell'infanzia, che affliggano uno o più del lavoratore.
Se ricorre l'ipotesi del decesso o della grave patologia, è indispensabile che, alla richiesta, il lavoratore alleghi l’idonea certificazione attestante gli eventi riferiti.
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