Autorizzazione congedo per formazione

La lettera di concessione della fruizione del congedo per la formazione è un documento formale tramite il quale l’Azienda comunica al lavoratore dipendente di potersi avvalere di un periodo di congedo non retribuito per una specifica formazione, ai sensi dell’art.5 Legge n. 53/2000.

Attraverso la Legge numero 53 del 2000, all'art. 5, viene concessa ai lavoratori dipendenti la possibilità di fruire di un congedo per la formazione con lo scopo di conseguire un titolo di studio di secondo grado, un diploma universitario o laurea, o di partecipare ad attività formative diverse da quelle svolte o finanziate dal datore di lavoro. Nel periodo del congedo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non verrà retribuito; il richiedente deve avere almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda e il congedo, sia che venga fruito in modalità continuativa che in modalità frazionata, non può superare gli undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa. Il periodo concesso per la formazione non è computabile nell'anzianità di servizio ed, inoltre, non è cumulabile con le ferie, con la malattia o con altri congedi. La richiesta, che va presentata per iscritto, può essere accolta integralmente oppure condizionatamente ad un differimento nel tempo del periodo di fruizione, che dovrà essere motivata, anche in questo caso per iscritto, dal Datore di lavoro.