Atto cessione quote societarie
Qualora un socio non intenda più far parte della compagine sociale, sia integralmente che parzialmente, egli ha il diritto di cedere le sue quote societarie.
Il trasferimento delle quote sociali viene, generalmente, regolato dallo Statuto della Società. Questo trasferimento avviene, il più delle volte, dietro il pagamento di un prezzo e la sottoscrizione di un vero e proprio contratto di vendita.
Prima di decidere se acquistare o vedere le proprie quote,è opportuno effettuare dei controlli utili a verificare che non ci siano delle limitazioni o dei divieti su di esse. Innanzitutto, bisogna verificare che lo statuto non limiti la possibilità di circolazione della quota, ad esempio tramite una clausola di prelazione; in seguito, bisogna accertarsi che non sia presente un divieto legale, o previsto dallo statuto, a trasferire le quote; infine, la quota dev’essere interamente liberata, ovvero il cedente deve aver versato per intero il proprio conferimento al momento della costituzione della società. È opportuno accertarsi, inoltre, se sulla quota dovesse gravare un diritto di pegno, un’ipoteca o un usufrutto, oppure se vi dovessero essere dei diritti particolari, previsti dallo statuto, che non sempre possono essere trasferiti a chi acquista la quota.
L’atto, una volta concluso secondo le forme previste dalla normativa, dovrà essere poi iscritto presso il Registro delle Imprese per rendere consapevoli i terzi dell’avvenuta cessione.
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