Assegnazione temporanea a mansione inferiore

La lettera di assegnazione temporanea a mansione inferiore è un documento tramite il quale il Datore di lavoro comunica formalmente al lavoratore dipendente che, come da colloqui intercorsi, a causa di impreviste esigenze produttive e/o organizzative, gli saranno temporaneamente assegnate delle specifiche mansioni inferiori a quelle previste nel suo contratto, senza che il trattamento economico subisca alcuna variazione. Alla scadenza del termine previsto, in assenza di ulteriore o eventuale comunicazione da parte dell’Azienda, il dipendente potrà tornare a svolgere le normali mansioni relative al suo livello d’inquadramento.

L’art. 2103 del codice civile riconosceva al dipendente il diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore eventualmente acquisita in seguito ed, inoltre, a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Il datore di lavoro che avesse voluto modificare le mansioni del dipendente avrebbe dunque potuto farlo solamente assegnandogli delle mansioni superiori o equivalenti. L’art. 2013 c.c. stabiliva inoltre che, nell’eventualità dell’assegnazione a delle mansioni superiori, al dipendente spettava il trattamento corrispondente all’attività svolta; allorché, in seguito, lo svolgimento delle mansioni superiori fosse proseguito per un determinato periodo di tempo fissato dalla contrattazione collettiva (in ogni caso non superiore a 3 mesi), il dipendente aveva diritto anche al riconoscimento in via definitiva della qualifica superiore e del relativo trattamento.

Il quadro normativo è profondamente mutato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015, il quale, oltre a rimodulare l’intera disciplina dei contratti di lavoro, ha riformulato anche il contenuto dell’art. 2103 c.c. Innanzitutto, la riforma del 2015 ha fortemente allentato i limiti del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore in senso peggiorativo, attraverso la sostituzione del concetto di equivalenza delle mansioni con quello, decisamente più labile, della mera riconducibilità della mansione allo stesso livello e inquadramento contrattuale: in base alla disciplina corrente, il datore di lavoro è libero di assegnare al lavoratore nuove mansioni anche non equivalenti, alla sola condizione che suddette mansioni siano genericamente riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte dal dipendente.

Viene stabilito dal nuovo art. 2103 c.c. che il dipendente, dequalificato in maniera legittima, ha diritto al mantenimento del livello di inquadramento e del trattamento retributivo di cui gode al momento della variazione ma riconosce, al tempo stesso, alle parti la possibilità di concordare una riduzione della retribuzione oppure una modifica in senso peggiorativo delle mansioni, della categoria legale o del livello di inquadramento.