Assegnazione indennità di reperibilità

La lettera di assegnazione dell’indennità di reperibilità è un documento tramite il quale il Datore di lavoro comunica formalmente al lavoratore dipendente che, secondo quanto stabilito contrattualmente, gli verrà attribuita un’indennità di reperibilità.

Viene definito “reperibilità” l’obbligo del lavoratore di mettersi in condizione di essere immediatamente rintracciato, fuori dal proprio oraraio di lavoro, in previsione di una ipotetica prestazione lavorativa e di raggiungere, in tempo breve, la postazione di lavoro per eseguire la prestazione richiesta.

In via generale, la chiamata del datore di lavoro deve essere supportata da motivazioni di urgenza e di indifferibilità.

Rispetto alla prestazione di lavoro principale, la reperibilità risulta una prestazione strumentale e accessoria.
La reperibilità è un istituto specifico di alcune tipologie di attività come, ad esempio, esercenti una professione sanitaria, vigili del fuoco o lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari.

La controprestazione, a carico del datore di lavoro, erogata in cambio del servizio di reperibilità offerto dal lavoratore, viene chiamata “indennità di reperibilità”. In via generale, questa indennità viene disciplina dalla contrattazione collettiva.

Allorché la reperibilità dovesse essere garantita durante il riposo settimanale, essendo qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro ordinaria, in quanto limita, senza escludere, il godimento del riposo stesso, la relativa indennità spettante al dipendente reperibile consisterebbe in un corrispettivo diverso in quantità da quello previsto in caso di effettiva e piena prestazione lavorativa e, di conseguenza, non legittimerebbe la pretesa di un riposo compensativo.