Assegnazione indennità di disagio

La lettera di attribuzione dell’indennità di disagio è un documento formale tramite il quale il Datore di lavoro comunica al lavoratore dipendente che, a causa del disagio connesso allo svolgimento delle mansioni assegnate, gli verrà attribuita un’indennità speciale in aggiunta alla sua ordinaria retribuzione.

Nel 1999 è stata introdotta l’indennità di disagio, con l’obiettivo di compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente dure dai dipendenti pubblici di categoria A, B, C e D. Anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dichiara che l'indennità è intervenuta per remunerare specifiche modalità e condizioninon solo spaziali ma anche temporali della prestazione lavorativa.

Ad ogni modo, per parlare di indennità di disagio, deve trattarsi di modalità di prestazioni realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo caratteristico le mansioni di un determinato profilo professionale, considerate che queste sono già remunerate con il trattamento stipendiale previsto dal contratto di lavoro.

Dal momento che il disagio viene considerato meno pesante del rischio nel pubblico impiego, sembra razionale affermare che il valore mensile dell'indennità di disagio sia inferiore a quella di rischio. Normalmente ammonta a 30 euro.

L’indennità di rischio e quella di disagio non sono cumulabili ma, in casi straordinari, se dovessero risultare le condizioni e i requisiti per ottenerle entrambe, si potrà procedere con la retribuzione in cumulativa.