Accordo individuale di Telelavoro
Il telelavoro non viene inteso come un contratto autonomo di lavoro, bensì come una prestazione di lavoro che viene effettuata in modo regolare dal dipendente al di fuori della sede di lavoro, attraverso l’ausilio di tecnologie informatiche.
Il telelavoro può essere concordato al momento dell’assunzione oppure in seguito e dipende, in modo esclusivo, da una scelta volontaria effettuata dal datore di lavoro e dal dipendente. Il telelavoratore detiene gli stessi diritti previsti per un lavoratore che svolge attività nei locali aziendali. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure delle appropriate per quel che riguarda il software, per garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali: il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme.
Il telelavoratore gestisce in proprio l’organizzazione del tempo di lavoro. I livelli di prestazione e il carico di lavoro del telelavoratore devono essere equiparabili a quelli dei lavoratori equivalenti che prestano servizio nei locali dell’impresa. I telelavoratori inoltre hanno le stesse opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera e sono sottoposti agli stessi criteri di valutazione. Il telelavoratore, oltre alla normale formazione che viene offerta a tutti i lavoratori, riceve una specifica formazione incentrata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di questa specifica forma di organizzazione lavorativa. Infine, il telelavoratore dispone degli stessi diritti collettivi di ogni altro lavoratore.
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