Accordo individuale Superminimo Non Assorbibile

La lettera di accordo integrativo di previsione del superminimo individuale non assorbibile è un documento formale tramite il quale l’Azienda e il lavoratore dipendente stipulano un accordo sul superminimo.

Tra gli elementi accessori della retribuzione di base, troviamo il cosiddetto superminimo, previsto dal contratto individuale di lavoro in relazione a specifiche qualità del lavoratore, ovvero capacità, competenze o livello di produttività. Il superminimo assorbibile può essere assorbito oppure ridotto, del tutto o in parte, da un successivo aumento dei minimi retributivi. Tuttavia, possono configurarsi anche delle situazioni di superminimo non assorbibile qualora datore di lavoro e il dipendente stabiliscano, attraverso una clausola nel contratto, che il superminimo non è assorbibile. Allo stesso modo, il superminimo non è assorbibile se il CCNL del settore di riferimento prevede che l’aumento retributivo o alcuni elementi della retribuzione non siano assorbibili da potenziali superminimi individuali. Inoltre, il superminimo non può essere assorbito dagli aumenti per scatti di anzianità lavorativa, o se è collegato a meriti specifici o ad una maggiore gravosità della mansione svolta dal dipendente, e si configura, dunque, come compenso speciale.

L’importo del superminimo, trattandosi di una componente della retribuzione, è fiscalmente imponibile e rientra interamente nella nozione di redditi di lavoro dipendente rilevanti ai fini dell’IRPEF. Sul superminimo, inoltre, si applicano le trattenute per la quota di contributi previdenziali ed assistenziali prevista a carico del dipendente. Infine, dal momento che il superminimo è una componente della retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti, va sempre considerato per il calcolo del trattamento di fine rapporto e delle mensilità aggiuntive previste dal contratto.