Accordo individuale Superminimo Assorbibile

La lettera di accordo integrativo di previsione del superminimo individuale assorbibile è un documento formale tramite il quale l’Azienda e il lavoratore dipendente stipulano un accordo sul superminimo.

Intendiamo, per superminimo assorbibile, un importo aggiuntivo, rispetto alla paga minima contrattuale, che viene attribuito al dipendente per delle particolari capacità e che risulta in busta paga. Il superminimo assorbibile può essere riconosciuto sia a livello individuale che a livello collettivo, per qualsiasi dipendente dell’azienda.

Nello specifico, viene riconosciuto in busta paga ad personam in presenza di abilità tecniche e professionali, background o esperienze lavorative pregresse, sfide o difficoltà associate al ruolo ricoperto, prestazioni e successi del dipendente o, infine, per aumentare la retribuzione rispetto a quanto ricevuto dal precedente datore di lavoro. Il superminimo assorbibile è una voce retributiva aggiuntiva rispetto al minimo contrattuale, contribuisce alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed è fiscalmente imponibile, risultando utile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e per determinare la retribuzione ai fini del TFR.

Il superminimo condiziona la retribuzione anche per il calcolo degli straordinari, delle ferie, dei permessi, tredicesima, quattordicesima eventuale. Inoltre, il superminimo può essere assorbito da futuri aumenti contrattuali previsti nei rinnovi dei contratti collettivi oppure dall’eventuale passaggio di livello del dipendente, sempre che l’azienda e il lavoratore non si siano accordati precedentemente in modo differente. Come per tutti gli elementi di retribuzione, gli importi del superminimo sono soggetti a trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF.