Accordo di segretezza professionale

Attraverso questa lettera, il Datore di lavoro e il dipendente si accordano formalmente sulle modalità di accordo sulla segretezza professionale.

La Costituzione tutela il segreto professionale, nell’ambito dei diritti di libertà personale, che, nel prevedere l’inviolabilità di tale libertà, ammettono delle deroghe solo dietro atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Il segreto professionale è tutelato per l'esigenza di salvaguardare l'interesse privato alla riservatezza dei clienti che si rivolgono ad un professionista.

Il segreto professionale, dall’altra parte, può venire meno per l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.

L’opposizione del segreto professionale, concretamente, dà la possibilità di astenersi dal testimoniare su quanto conosciuto per ragione della propria professione e di opporsi all'esibizione di atti e documenti richiesti.

Il professionista, sottoposto a controllo, ha dunque la facoltà di eccepire, in sede di accesso, il segreto professionale su documenti e notizie richiesti dai verificatori, il cui esame può essere effettuato solo con l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'A.G. più vicina.

L’eccezione del segreto professionale può riguardare soltanto fatti e circostanze che attengono direttamente alla tutela del diritto alla riservatezza.

Se le notizie riguardanti un proprio cliente sono invece spontaneamente rivelate dal professionista, non avviene alcuna acquisizione illegittima di dati e informazioni da parte dei verificatori, anche se il professionista resta esposto ad una richiesta di responsabilità civile da parte dei clienti.