Accordo di reperibilità

La lettera di accordo di reperibilità è un documento formale tramite il quale l’Azienda si accorda con il lavoratore sulla possibilità sulla disponibilità di quest’ultimo ad essere reperibile.

L’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta, viene definito come “reperibilità".

La chiamata del datore di lavoro  deve essere supportata, generalmente, da ragioni di urgenza e di indifferibilità. Rispetto alla prestazione di lavoro principale, la reperibilità consiste in una prestazione strumentale e accessoria.

La reperibilità è istituto specifico di alcune tipologie di attività quali, per sempificare, esercenti una professione sanitaria, vigili del fuoco, lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari ecc.

La controprestazione a carico del datore di lavoro, fornita in cambio del servizio di reperibilità offerto dal lavoratore, viene definita “indennità di reperibilità”. In via generale, questa indennità viene disciplinata dalla contrattazione collettiva.

Allorché la reperibilità dovesse essere garantita durante il riposo settimanale, essendo qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro ordinaria, in quanto limita, senza escludere, il godimento del riposo stesso, la relativa indennità spettante al dipendente reperibile consisterebbe in un corrispettivo diverso in quantità da quello previsto in caso di effettiva e piena prestazione lavorativa e, di conseguenza, non legittimerebbe la pretesa di un riposo compensativo.