Accordo Clausola Elastica
Nei contratti part-time di tipo verticale e misto, le Parti possono concordare delle clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro un limite massimo, previsto dal CCNL vigente, della prestazione lavorativa annua prevista da contratto.
Nell'accordo alle clausole elastiche devono essere indicate, per iscritto, le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle stesse. Il termine di preavviso per l'esercizio di queste clausole è di almeno due giorni. L'eventuale rifiuto del dipendente alla sottoscrizione di clausole elastiche non comporta gli estremi per un giustificato motivo di licenziamento, né per l'adozione di provvedimenti disciplinari.
L’atto scritto deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro part-time, in presenza di esigenze di salute certificate, di una comprovata instaurazione di altra attività lavorativa o di esigenze personali previste dal CCNL. La denuncia potrà essere effettuata, in forma scritta, quando siano decorsi almeno sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia, viene meno la facoltà del datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa prevista da contratto, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. A sua volta, il datore può recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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